Art. 12.
(Autonomia finanziaria della regione).

      1. La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che esercita sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
      2. La regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale ai sensi del comma 4, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
      4. La regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria, come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislativa e amministrativa, assegnate alla regione dalla Costituzione, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.
      5. La potestà legislativa e regolamentare di cui al comma 4 comprende la facoltà di istituire tributi propri, di cui la regione può determinare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dallo Stato.
      6. Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

          a) otto decimi del gettito dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società;

          b) otto decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa l'IVA relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis

 

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del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          d) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella regione;

          e) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          f) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

      7. La devoluzione alla regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 6 è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
      8. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla regione ulteriori quote di compartecipazione sui tributi statali.
      9. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione per provvedere a scopi determinati e, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 19, per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.
      10. La regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.